Cosa prevede il decreto VGM?

Lo scorso 5 maggio 2016 è stato emanato il decreto sulla pesatura dei containers con il quale l’Italia recepisce il nuovo emendamento internazionale alla SOLAS. Dal 1 luglio 2016 loshipper dovrà presentare un documento dove certifica il Verified Gross Mass (d’ora in poi VGM) dei containers da imbarcare in export.

Egli avrà a disposizione due metodi.  Il primo metodo determina il VGM pesando il container una volta terminate le operazioni di carico. Il metodo due, invece, prevede di pesare singolarmente i colli che dovranno essere caricati e poi di sommare questo al valore della tara indicata sulla porta del container.

Il primo pronunciamento dell’Italia circa il recepimento della norma era stato piuttosto rigido in quanto affermava che il peso del container poteva essere determinato esclusivamente per mezzo di pese a raso e con una tolleranza massima di errore in sede di verifica di 20 kg. Questo è stato messo subito in discussione dalle associazioni di cateogoria del settore in quanto si è temuto per la paralisi delle attività di export del paese.

Il decreto stabilisce le linee guida concernenti le procedure per la determinazione del VGM nonchè fissa i criteri per la fase di transizione.

Per quanto riguarda le linee guida vorrei evidenziare 3 punti. Il primo, lo shipper deve produrre un documento di trasporto con il quale certifica il VGM e che deve essere consegnato all’agente marittimo con congruo anticipo per consentire la realizzazione del piano di stivaggio della nave.  Secondo, gli strumenti di pesatura sono detti regolamentati e devono essere omologati e muniti di contrassegno di verifica periodica. Terzo, in fase di verifica del VGM certificato è ammesso un margine di errore pari al 3% del peso dichiarato.

Il decreto ha fissato una fase transitoria dal 1 luglio 2016 fino al 30 giugno 2017 per consentire la graduale implementazione degli strumenti di pesatura. In questo periodo sarà quindi consentito anche l’utilizzo di strumenti non regolamentati salvo che l’utilizzo di questi non comporti un errore superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati e, comunque, che non superi i 500 kg.

Leggendo il decreto ho notato che è stato erroneamente tradotto il termine shipper con spedizioniere. In questo modo si sta disattendendo la normativa di riferimento. Il testo originale prevede che l’obbligazione sorga in capo allo shipper il quale è altresì responsabile per quanto dichiarato, salvo la possibilità di incaricare un terzo soggetto, quale appunto lo spedizioniere. Secondo il dettato italiano invece è in capo allo spedizioniere che sorge l’obbligazione.

Per concludere vorrei condividere con voi il testo e le linee guida del decreto Verified GrossMass che potrete scaricare ai link di seguito: